PASSI E PERCORSI
Se la parrocchia genera il Ramo: avvertenze e modalità d’uso
Gli enti ecclesiastici possono costituire un “Ramo del Terzo settore” o “Ramo Impresa Sociale” per svolgere più efficacemente attività di interesse generale. Don Lorenzo Simonelli, sacerdote della Diocesi di Milano, esperto di diritto ecclesiastico e tributario, spiega quando e come questo passaggio può essere utile
a cura di Yuri Valori
Giornalista de La Vita Picena
Per le loro caratteristiche istituzionali e in conformità al proprio carisma, gli enti ecclesiastici svolgono tradizionalmente numerose attività previste dalla Riforma come proprie del Terzo settore.
Accanto alle attività con finalità di religione e di culto, infatti, secondo la disciplina concordataria, gli enti ecclesiastici possono svolgere anche attività di “assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura”. Tali attività, corrispondono, secondo la terminologia del Codice del Terzo settore, a specifiche attività di interesse generale: si va dagli interventi sanitari e socio-sanitari a quelli nel campo dei servizi sociali, compresa l’accoglienza umanitaria e l’integrazione sociale dei migranti; dall’educazione, istruzione e formazione professionale alla promozione e diffusione della cultura; per finire con le attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
Il modo proprio con cui gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono aderire alla Riforma è la costituzione di un “Ramo del Terzo settore” o “Ramo Impresa Sociale”. In tal modo, un ente ecclesiastico accede al regime del Terzo settore, mantenendo la propria natura canonica e conservando i beni e le attività destinate al Ramo nella titolarità dell’ente ecclesiastico con conseguente applicazione delle regole su gestione e controllo previste dal diritto canonico.
Cosa questo possa significare concretamente per una parrocchia ce lo spiega don Lorenzo Simonelli, sacerdote della Diocesi di Milano, esperto di diritto ecclesiastico e tributario.
Che cosa può cambiare concretamente per le parrocchie con la piena entrata in vigore della Riforma del Terzo settore e perché questo passaggio può essere così importante?
Dipende. Occorre, infatti, ricordare che le attività della parrocchia che rientrano nel novero di quelle di “religione o culto” (art. 16, lett. a, L. n. 222/85: “[…] quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana”) godono già di un regime agevolato in quanto le somme percepite non concorrono comunque alla generazione di materia imponibile, né per l’Ires, né per le imposte indirette. Al contrario le attività “diverse” di cui alla lett. b) del medesimo articolo (“quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”) svolte dalla parrocchia sono soggette alla normativa italiana e, per quanto riguarda la fiscalità, alla disciplina comune del Tuir (D. Lgs. n. 917/86) e – se vi sono i presupposti – anche dell’Iva. Anche per i trasferimenti del patrimonio immobiliare sono comunque già previste agevolazioni particolari, anche se negli anni recenti la prassi tributaria e la giurisprudenza le hanno ridimensionate (si veda il caso dell’aliquota Ires dimezzata).
In questo orizzonte la possibilità di svolgere le attività di interesse generale (nelle quali non possono assolutamente rientrare le attività di religione o culto) applicando le agevolazioni generali del Terzo settore è una opportunità da considerare. Nel contempo occorre anche tener presente che accanto alle agevolazioni la Riforma richiede l’osservanza di vincoli affinché i benefici non vadano a vantaggio di altre attività. In questa prospettiva deve essere letto sia il divieto di utilizzare i beni del Ramo di Terzo settore per attività che non rientrano tra quelle interesse generale che la parrocchia intende svolgere applicando la Riforma (per es. l’attività didattica, di beneficenza, di assistenza sociale, di tutela dei beni culturali …), sia l’obbligo di devolvere ad altri enti o Rami di Terzo settore il patrimonio cosiddetto incrementale qualora decidesse di chiudere il Ramo di Terzo settore.
Dunque, per le parrocchie la Riforma del Terzo Settore offre l’opportunità di svolgere le proprie attività di interesse generale alle medesime condizioni – molto agevolate – al pari di un ente di Terzo settore, senza però dover dar vita ad un nuovo e distinto soggetto giuridico: infatti, gli enti religiosi civilmente riconosciuti – quali sono anche le parrocchie – possono applicare la Riforma in modo limitato ad alcune attività (purché di interesse generale), continuando a svolgere le attività di religione o culto, nonché tutte quelle che non vuole inserire nel Ramo, applicando le norme concordatarie e comuni che prescindono dalla Riforma. Questa possibilità impone, però, alle parrocchie di assumere un’organizzazione amministrativa molto attenta e rigorosa (che si esprime anzitutto nella cosiddetta “contabilità separata”): questo è un punto delicato perché la volontà di “fare il bene” non sempre è accompagnata dall’attenzione a “farlo bene”.
In quali settori e attività la strutturazione di Rami di Terzo Settore o Imprese Sociali potrà migliorare l’efficacia dell’azione?
Se si legge l’elenco dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore si riconoscono immediatamente le attività di interesse generale che anche le nostre parrocchie – magari in piccolo – promuovono e svolgono. Si veda il caso della beneficenza, delle attività contro la dispersione scolastica, delle attività sociali e socioassistenziali a favore di persone in difficoltà, delle attività che tutelano e recuperano il patrimonio culturale (per le parrocchie è costituito dai propri beni immobili che sono realizzati da oltre 70 anni e il cui autore è scomparso, se viene riconosciuto il loro interesse storico-artistico anche in forza della sola autorizzazione della Soprintendenza prevista dall’art. 21 del D.Lgs. n. 42/04).
Se si parla di efficacia occorre anche considerare che la costituzione di un Ramo di Terzo settore implica la creazione di una specifica struttura organizzativa, il coinvolgimento di professionisti adeguatamente formati in materia (ma anche con una sufficiente conoscenza delle prerogative giuridiche degli enti ecclesiastici concordatari, quali sono le parrocchie), nonché evitare la confusione tra il regime comune applicato alle altre opere parrocchiali e quello specifico di Terzo settore.
Come, dunque, la normativa sul Terzo settore può diventare un’occasione per rafforzare nello specifico le attività educative, caritative e sociali delle parrocchie? In che modo, concretamente?
Quanto detto sopra merita di essere precisato riguardo le attività che la parrocchia promuove ed offre ai ragazzi e ai giovani. Infatti, occorre distinguere le attività tipicamente religiose, quale è il percorso di catechesi, da altre iniziative volte alla formazione e alla educazione della gioventù. Le prime non possono essere svolte in regime di Terzo settore, mentre le altre – se adeguatamente perimetrate per evitare che vi rientrino anche quelle religiose – potrebbero essere gestire applicando la normativa promozionale della Riforma. La questione è però meno tranquilla di quanto possa apparire a prima vista in quanto la distinzione tra i due ambiti è semplice in linea teorica ma è ardua da custodire nella realtà poiché per la tradizione della Chiesa italiana i percorsi formativi dei bambini e dei giovani intrecciano quasi indissolubilmente le iniziative cultuali-religiose con quelle più ricreative e culturali (si veda il caso dell’oratorio).
Spesso si parla solo di agevolazioni rese possibili dalla Riforma. Ma non si tratta anche di una questione di trasparenza di gestione?
Certamente la trasparenza è uno dei principi della Riforma e deve essere realmente osservata anche dalla parrocchia, al pari degli altri enti di Terzo settore. Trasparenza verso lo Stato, ma anche verso i benefattori e tutti coloro che beneficiano delle attività parrocchiali svolte in regime di Terzo settore.
Qual è il consiglio più importante che darebbe oggi a un parroco e ai suoi collaboratori per affrontare questo cambiamento e questi nuovi scenari con serenità e visione?
La Riforma agevola lo svolgimento di attività organizzate che si dilatano nel tempo; assai meno attività occasionali o brevi. Infatti, la parrocchia deve compiere alcuni passi: 1) adottare un Regolamento (autorizzato dall’Ordinario diocesano) nella forma dell’atto pubblico; 2) costituire un patrimonio destinato; 3) attivare una vera e propria contabilità separata, utilizzando gli applicativi in dotazione degli studi di commercialisti. Si tratta di adempimenti che hanno un costo organizzativo e finanziario non irrilevante. Dunque, quando le attività di interesse generale svolte dalla parrocchia hanno una dimensione minima (per risorse, per sviluppo nel tempo, per persone che vi si dedicano) l’adesione alla Riforma potrebbe risultare più onerosa che vantaggiosa.
