Videosorveglianza delle parti comuni

In presenza di impianto di videosorveglianza delle parti comuni è necessario rispettare precise regole per la visualizzazione delle registrazioni.

Rispondiamo al lettore che ci pone la seguente domanda:

Sospetto da tempo che ci sia qualcuno nella nostra scala che getta i rifiuti fuori dall’orario previsto. Di recente abbiamo istallato la video sorveglianza nella nostra scala, posso chiedere all’amministratore di visionare le registrazioni per verificare il mio sospetto?

Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più l’istallazione di impianti di videosorveglianza delle parti comuni nei condomini, questo principalmente per prevenire furti, intrusioni sgradite, atti vandalici ecc.

Accade frequentemente, però, che ci siano richieste da parte degli abitanti del palazzo di poter visionare le registrazioni della videosorveglianza delle parti comuni a solo scopo informativo o per futili motivi.

E’ importante ricordare che esiste una precisa normativa da rispettare per la visualizzazione delle immagini (che peraltro possono essere conservate solo per un periodo di tempo limitato).

La normativa

Il Garante della Privacy ha stabilito che è necessario designare un numero limitato di soggetti autorizzati alla visione delle immagini della videosorveglianza delle parti comuni

L’amministratore acquisisce la carica di Responsabile del trattamento delle immagini e deve, quindi, provvedere alla gestione delle stesse nel rispetto della normativa.

Sempre in base a quanto sancito dal Garante, la visione delle immagini deve essere consentita solo se strettamente indispensabile per gli scopi perseguiti.

La visione delle immagini da parte dei soggetti incaricati è possibile, ad esempio, nel caso in cui sia stato commesso un reato penale regolarmente denunciato alle forze dell’ordine. Le video registrazioni, infatti, costituiscono prova documentale.

In tal caso, la pubblica autorità incaricata fa richiesta all’amministratore delle registrazioni del periodo di interesse ed egli le consegna al fine permettere le indagini relative al reato denunciato.

Non è possibile quindi estrarre le registrazioni arbitrariamente ed è vietato farle visionare a soggetti diversi da quelli investiti dell’apposito incarico.

In caso di mancato rispetto del Codice della Privacy, sia il singolo condomino che il condominio nel suo complesso possono andare incontro a sanzioni sia civili che penali oltre che, ovviamente, all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.

a cura dello Studio Ubaldi